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STATUTO AGGIORNATO DAL COMITATO POLITICO NAZIONALE DEL 19/07/2008
Art. 1 Simbolo e principi fondamentali
E’ costituito il Movimento Politico denominato “La Destra” con sede in Roma ed avente come simbolo: “cerchio, diviso da una linea ondulata, con la parte inferiore contenente tre bande da sinistra a destra verde, bianca e rossa, la parte superiore con fondo blu contenente la scritta di colore bianco “la Destra” e lateralmente una mano che sorregge una fiaccola di colore giallo”. L’ utilizzo del simbolo del Movimento è competenza del Segretario nazionale ovvero chi da questi delegato.
I principi fondamentali del Movimento sono quelli della tradizione culturale e storica del popolo italiano: il rispetto della concezione spirituale della vita; il rifiuto di ogni forma di materialismo e relativismo etico rivendicando le comuni radici cristiane; la libertà delle istituzioni rappresentative, elette a suffragio universale e diretto; la partecipazione dei cittadini, libera e garantita attraverso i più ampi strumenti di coinvolgimento democratico, aderendo pienamente ai principi e alle norme che regolano la vita democratica della nazione; la integrità e la tutela dell’ interesse Nazionale nell’assoluto rispetto della collocazione occidentale ed europea, rivendicando le radici cristiane della nostra civiltà; le autonomie territoriali che si attuano attraverso la sussidiarietà sia verticale che orizzontale; la salvaguardia dell’ ambiente, i valori della solidarietà sociale, del primato del diritto naturale, della tutela della famiglia, della maternità e dei minori e della pari opportunità tra i sessi.
Il Movimento ripudia qualsiasi forma di violenza e discriminazione basata sulle differenze sociali, economiche, religiose o etniche.
Art.2 Principi organizzativi
Il Movimento è organizzato su base democratica ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione della Repubblica.
L’ organizzazione territoriale del movimento prevede a livello nazionale organi di direzione politica ed amministrativa e a livello locale organi costituiti su base regionale, provinciale e comunali dotati di ampia autonomia organizzativa.
Possono federarsi con il Movimento, associazioni e gruppi, che pur mantenendo la loro autonomia organizzativa dichiarino di aderire ai principi ispiratori del Movimento e lo sostengano nelle elezioni sia locali che nazionali.
Sono organi nazionali: il Congresso nazionale; il Comitato politico nazionale; il Presidente nazionale, il Segretario nazionale, il Segretario Amministrativo nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti, l’ Esecutivo politico nazionale, Il Garante degli iscritti e il Comitato Etico, il Responsabile organizzativo nazionale.
Sono organi locali: il coordinamento, direttivo e Portavoce regionali, provinciali e comunali, l’Ufficio Elettorale.
L’adesione è subordinata ad una deliberazione dell’ Esecutivo Politico su proposta del Segretario Nazionale
Art. 3 I soci fondatori
Sono soci fondatori i partecipanti alla riunione costitutiva del Movimento del 26 Luglio 2007 e registrati nell’atto costitutivo, allegato al presente Statuto. I soci fondatori rimangono iscritti a vita, salvo rinuncia, al Movimento. L’assemblea dei soci fondatori si riunisce nei termini stabiliti dallo Statuto per l’elezione del Garante degli Iscritti, del Comitato Etico e del Collegio dei revisori dei conti. Approva il codice etico su proposta del Comitato etico.
Art. 4 Gli Iscritti
Possono iscriversi al Movimento tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 14° anno di età. Possono altresì iscriversi tutti i cittadini dell’ Unione Europea che abbiano residenza o domicilio in Italia.
L’iscrizione è libera e si effettua secondo le modalità di cui all’ apposito regolamento approvato dal Comitato politico. Nel regolamento sono altresì previste le modalità per la corresponsione alle associazioni di volontariato sociale del 50% degli introiti provenienti dal tesseramento.
Non è consentita l’iscrizione per interposta persona.
E’ incompatibile con l’iscrizione al movimento e l’ adesione ad altri partiti o con associazioni che si pongano in contrasto con l’ articolo 1.
Art. 5 Il Garante degli iscritti
E’ istituito il “Garante degli Iscritti” con il compito di dirimere qualsiasi questione relativa alle iscrizioni al Movimento, alla presentazione di liste per le elezioni degli organi interni, alle controversie relative alla disciplina interna ed ad ogni altra questione che ciascun iscritto intenda deferire all’Ufficio in materia di organizzazione interna del Movimento. Il Garante viene eletto dall’assemblea dei fondatori del Movimento. Il garante ha comunque potere di veto sulle determinazioni adottate dagli organi del Movimento, qualora ravvisi violazioni statutarie su segnalazione di iscritti e partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli organi del Partito. In caso di controversie relative alle iscrizioni, alla disciplina interna ed ad ogni altra questione relativa all’organizzazione interna del Movimento, ivi comprese quelle relative alla celebrazione dei Congressi territoriali e nazionale del Movimento l’iscritto deve necessariamente rivolgersi al Garante per un tentativo di conciliazione e nel caso la conciliazione fallisca per la decisione nel merito. Le decisioni del Garante relative alle richieste di iscrizione ed alla permanenza nel movimento degli iscritti e quelle relative alla violazione dello Statuto sono appellabili solo in sede giurisdizionale con competenza esclusiva del Foro di Roma, le decisioni concernenti le altre materie devolute al giudizio del garante sono inappellabili. Il Garante dura in carica 3 anni e non e’ immediatamente rinnovabile.
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 6 Il Comitato Comunale
Il Comitato comunale rappresenta l’articolazione organizzativa di base del Movimento.
E’ possibile istituire un solo comitato territoriale per ogni Comune salvo che nei Comuni ove sono previste dalla Legge o dagli Statuti Comunali le elezioni di Organi di rappresentanza istituzionale.
Art. 7 Il Portavoce Comunale
Il Portavoce comunale è eletto dall’ Assemblea degli iscritti di cui all’ art. 4 secondo il regolamento approvato dal Comitato politico. Il Portavoce comunale resta in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
In caso in cui il Portavoce comunale sia candidato in qualsiasi competizione elettorale viene sostituito dal suo incarico da un reggente elettorale nominato dall’ Esecutivo politico.
Art. 8 Il Direttivo
Presso ogni comitato comunale viene nominato un direttivo con un numero di componenti pari ad un ventesimo degli iscritti con arrotondamento per difetto e comunque non inferiore a due.
Il Portavoce dell’unità comunale nomina uno dei componenti del direttivo mentre i restanti sono eletti dall’assemblea degli iscritti unitamente alla elezione del Portavoce.
Il direttivo del comitato coadiuva il Portavoce nella conduzione e nella predisposizione dei programmi di attività politica e fa parte di diritto dell’ufficio elettorale.
Tra i componenti del direttivo il Portavoce nomina il tesoriere del comitato.
Art. 9 L’ Ufficio Elettorale
In ogni comitato comunale, in occasione delle elezioni amministrative e politiche, è istituito un ufficio elettorale composto dal Portavoce Comunale, dal direttivo del circolo e da un numero di componenti pari ad un decimo degli iscritti e, comunque non inferiore a cinque, eletto tra gli iscritti riuniti in assemblea almeno tre mesi prima delle elezioni. L’ ufficio elettorale predispone il programma di attività di propaganda e le liste per le elezioni comunali, l’indicazione del candidato alla carica di Sindaco ed a quella di consigliere provinciale per il collegio elettorale in cui il comune è compreso. Nel caso di collegi provinciali in cui siano compresi più comuni a cura della Federazione Provinciale si provvede alla convocazione di tutti gli uffici elettorali dei comuni del collegio per l’indicazione del candidato alla carica di consigliere provinciale. Le decisioni in materia di candidatura e di compilazione delle liste a qualunque livello sono validamente assunte dall’ ufficio elettorale con la maggioranza dei due terzi dei votanti, in carenza provvede il Comitato Politico Nazionale su proposta del Segretario Nazionale
Art. 10 La Federazione Provinciale
In ogni provincia è istituita una federazione tra i comitati territoriali comunali. Il Comitato Politico Nazionale, su proposta del segretario del Movimento, sentito il Presidente e il Segretario regionale di competenza, può istituire federazioni della città capoluogo e del restante territorio provinciale.
La federazione provinciale coordina l’attività dei comitati territoriali e rappresenta il Movimento in ambito provinciale, cura la compilazione delle liste alle elezioni provinciali secondo le scelte dei comitati territoriali e propone al coordinamento regionale la lista circoscrizionale provinciale per le elezioni regionali.
Nella Valle D’Aosta le competenze della federazione provinciale sono svolte direttamente dal coordinamento regionale.
La Federazione provinciale promuove l’istituzione in ogni comune della provincia del comitato locale ed, in ogni caso, di comitati di più comuni confinanti.
La Federazione Provinciale cura la compilazione della lista degli aventi diritto al voto per le elezioni del Portavoce e del direttivo comunale e per l’elezione del ufficio elettorale in caso di elezioni amministrative.
Art. 11 Il Portavoce ed il direttivo Provinciale
Ogni Federazione è retta da un Portavoce e da un direttivo che durano in carica tre anni. e sono eletti. Il Portavoce provinciale è eletto con votazione segreta ed a maggioranza da tutti gli iscritti ai comitati territoriali con almeno sei mesi di anzianità di iscrizione. Che abbiano perfezionato l’iscrizione entro il termine del 31-7-2008
Il Portavoce provinciale è rieleggibile una sola volta consecutiva.
Il Portavoce provinciale ha la rappresentanza del Movimento nella Provincia e partecipa alle riunioni del Coordinamento regionale con diritto di voto.
Almeno un mese prima del congresso provinciale, il Coordinamento regionale cura la compilazione degli elenchi degli aventi diritto al voto che viene affissa nei locali del Coordinamento regionale, della Federazione provinciale e di tutti i comitati comunali.
Il congresso provinciale viene convocato almeno un mese prima della scadenza del mandato del Portavoce provinciale ovvero entro un mese in caso di cessazione anticipata dalla carica.
Il Congresso Provinciale viene convocato dal Portavoce Provinciale, su autorizzazione della Segreteria Generale del Congresso Nazionale, in una data compresa tra il 27 settembre 2008 ed il 26 ottobre 2008.
Il Congresso elegge il Portavoce provinciale con votazione segreta ed a maggioranza.
Presso ogni federazione è altresì istituito un direttivo composto almeno da dieci componenti con una rappresentanza di genere pari almeno al 30%, secondo le modalità del regolamento stabilito dal Comitato politico nazionale nominato dal Presidente Provinciale con il rispetto delle minoranze, nel caso di candidature alternative per la presidenza provinciale, a cui va riservato almeno il 20% dei componenti
Il direttivo provinciale coadiuva il Portavoce provinciale nella conduzione della Federazione ed il Portavoce può nominare i componenti del direttivo responsabili dei vari settori di attività costituendo un apposito esecutivo politico.
Il Congresso Provinciale elegge altresì i delegati per il Congresso Regionale e Nazionale secondo il numero stabilito dal Comitato Politico Nazionale.
Art. 12 Il Portavoce ed il direttivo Regionale
In ogni Regione viene eletto dal Congresso regionale, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei votanti, un Portavoce che può essere rieletto per una sola volta consecutivamente.
Sono delegati di diritto al Congresso regionale i portavoce provinciali, i fondatori del Movimento, i componenti del Comitato Politico Nazionale, il Garante degli Iscritti, il Presidente del Comitato Etico, i Parlamentari europei e nazionali ed i deputati, consiglieri regionali e consiglieri provinciali, iscritti nella regione e i membri dell’ esecutivo politico.
Presso ogni Regione è altresì istituito un direttivo composto da almeno dieci componenti, con una rappresentanza di genere pari al 30% con le modalità stabilite nel regolamento approvato dal Comitato Politico Nazionale.
Il direttivo regionale predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto per i congressi provinciali.
Il direttivo regionale approva le liste circoscrizionali per le elezioni provinciali e regionali così come stabilito dall’ultimo capoverso dell’art.10 e propone al Comitato Politico Nazionale i collegamenti e le candidature per la carica di Presidente della Regione. Il direttivo regionale approva le liste per le elezioni dei comuni capoluogo di provincia ed i relativi collegamenti e candidature per la carica di Sindaco.
Il direttivo regionale è eletto dal congresso regionale in liste collegate al candidato a Portavoce con l’espressione di una preferenza.
Il Portavoce regionale ed il direttivo compongono il coordinamento regionale e dura in carica tre anni.
Il Portavoce Regionale ha la direzione politica delle Federazioni provinciali della Regione e, su espressa delega del Segretario Nazionale, ha la rappresentanza del Movimento nella Regione relativamente alla presentazione delle liste per le elezioni provinciali e regionali.
Il Congresso regionale viene convocato dal Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente del Movimento, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Portavoce Regionale ovvero entro un mese in caso di cessazione anticipata dalla carica.
ORGANI CENTRALI
Art. 13 Il Congresso Nazionale
Ogni tre anni, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Segretario Nazionale, ovvero entro un mese dalla cessazione anticipata dalla carica dello stesso, è convocato dal Comitato Politico Nazionale, su proposta del segretario del Movimento, d’intesa con il Presidente, il Congresso Nazionale.
Sono delegati di diritto al Congresso Nazionale, i fondatori del Movimento, i componenti in carica del Comitato Politico Nazionale, il Garante degli Iscritti, il Presidente del Comitato Etico, i Portavoce regionali ed i parlamentari europei, nazionali e i deputati e consiglieri regionali, I componenti della direzionale nazionale di Gioventù Italiana e i fondatori del Movimento Giovanile, indicati dal coordinatore nazionale, sentiti il portavoce ed il responsabile nazionale, di Gioventù Italiana complessivamente nel numero di 50; Le componenti l’Ufficio Nazionale del Dipartimento Nazionale Donne e le coordinatrici regionali nel numero massimo di 50; il Direttore del quotidiano nazionale online; sei rappresentanti degli Italiani all’estero indicati dal Segretario Nazionale del Partito.
In ogni congresso provinciale vengono eletti i delegati per il congresso nazionale nel numero stabilito dal Comitato Politico Nazionale secondo criteri proporzionali riferiti al numero degli iscritti, ai voti riportati nelle elezioni politiche del 2008 per la camera dei deputati ed alla percentuale maggiore rispetto alla media nazionale per le stesse elezioni.
Il Congresso nazionale elegge il Presidente, il Segretario Nazionale ed il Comitato Politico Nazionale.
Art. 14 Il Comitato Politico Nazionale
Il Comitato Politico Nazionale è composto da 200 componenti eletti dal Congresso nazionale in liste collegate al candidato segretario nazionale con l’espressione di una preferenza, salvo che nel caso di presentazione di un’unica lista, con una rappresentanza di genere pari al 30% secondo le modalità stabilite nel regolamento del Comitato politico nazionale e dura in carica tre anni.
Il Comitato Politico Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente, nomina e revoca i responsabili dei settori di attività, istituiti dal Segretario Nazionale. Ciascun settore si articola in uffici i cui dirigenti sono nominati dai responsabili di settore.
Il Comitato Politico nazionale approva annualmente, su proposta del Segretario Nazionale Amministrativo, il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento.
Il Comitato Politico Nazionale coadiuva il Segretario Nazionale e l’Esecutivo Politico nella conduzione politica ed organizzativa del Movimento e approva, su proposta del Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente, le liste per le elezioni politiche, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai Coordinamenti regionali e dalle Federazioni Provinciali.
Le riunioni del Comitato Politico Nazionale si tengono almeno una volta ogni due mesi e vengono presiedute dal Presidente del Movimento.
Sono componenti di diritto del Comitato Politico Nazionale, il Responsabile nazionale dell’ Organizzazione, il Presidente del Comitato Etico, il Capo della Segreteria politica, il Portavoce nazionale ed i Portavoce Regionali.
I parlamentari nazionali ed europei, gli assessori ed i consiglieri regionali, i presidenti di provincia ed i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e delle città capoluogo di provincia, hanno diritto di partecipare ai lavori del Comitato Politico Nazionale, senza diritto di voto.
Art. 15 Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale con votazione unica collegata a quella del candidato segretario, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
Il Presidente Nazionale convoca su richiesta del Segretario Nazionale o di un terzo dei componenti le riunioni del Comitato Politico Nazionale e le presiede.
Esprime il parere obbligatorio in tutte le materie previste dallo Statuto.
Propone all’assemblea dei soci fondatori del Movimento il Presidente ed i componenti del Comitato etico.
Art. 16 Il Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale e la direzione politica del Movimento, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
Il Segretario Nazionale, è eletto dal Congresso Nazionale, a maggioranza assoluta dei votanti . Nel caso che nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.
Il Segretario Nazionale propone al Comitato Politico Nazionale l’elezione del Segretario Nazionale Amministrativo ed i responsabili dei settori di attività che istituisce.
Art. 17 Il Segretario Nazionale Amministrativo
Il Segretario Nazionale Amministrativo è nominato dal Segretario Nazionale e dura in carica per tre anni, salvo revoca dell’ organo nominante.
Il Segretario Amministrativo rappresenta il Movimento nei rapporti economici con Enti ed Istituzioni sia pubblici che privati, è autorizzato d’intesa con il Segretario nazionale ad aprire conti correnti sia bancari che postali e ad emettere assegni su tali conti. Formula le linee guida della politica economica e finanziaria del Movimento e predispone la relazione
contabile ed il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento che, sottopone annualmente al Comitato Politico Nazionale.
Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è eletto dall’assemblea dei soci fondatori preferibilmente individuati tra gli appartenenti al movimento che risultino iscritti nel Registro dei revisori contabili.
Il collegio non è revocabile. In caso di dimissioni di un componente effettivo subentra un componente supplente. Nel caso che, a causa di successive dimissioni, il collegio si riduca ad un numero di componenti inferiore a tre, l’assemblea dei soci fondatori provvede senza indugio alla nomina di uno o più componenti per reintegrarlo. Il Collegio esamina il bilancio consuntivo e preventivo dando il proprio motivato parere, esamina trimestralmente la corrispondenza della situazione di cassa e delle voci iscritte nei libri contabili alle operazione effettuate.
Art. 19 L’Esecutivo Politico Nazionale
Il Segretario Nazionale, sentito il Presidente, nomina e presiede l’esecutivo politico nazionale composto dal Presidente del Movimento, dal Segretario amministrativo nazionale, dal Garante degli iscritti, dal Responsabile nazionale dell’ Organizzazione, dal Portavoce nazionale, dal Presidente del Comitato Etico, dal Capo della Segreteria politica, dal responsabile giovanile, dalla responsabile del dipartimento nazionale donne e dai parlamentari e consiglieri regionali iscritti al Movimento. Alle riunioni dell’Esecutivo partecipano i Responsabili di Settore nella discussione di materie di loro competenza.
L’ Esecutivo politico nazionale attua le deliberazioni del Comitato politico nazionale e ha poteri di direttiva nei confronti degli eletti del Movimento.
E’ facoltà del Segretario nazionale nominare vice-segretari.
Art. 20 Il Responsabile Organizzativo Nazionale
Il Responsabile organizzativo nazionale è nominato dal Segretario nazionale del partito.
È deputato all’ organizzazione complessiva del partito segnatamente alla conduzione dei rapporti ordinari con i Portavoce regionali, alle politiche sulle iscrizioni ed alla tenuta del tesseramento, alla cura e all’ assolvimento di adempimenti ed obblighi elettorali, alla propaganda e mezzi di promozione, alla comunicazione ed informatizzazione interne al partito, ai rapporti con le categorie; per coadiuvare il Responsabile organizzativo in detti compiti sono preposti responsabili d’ ufficio, proposti al Segretario Nazionale.
Art. 21 Il Dipartimento Nazionale Donne
E’ costituito il Dipartimento nazionale donne.
Il Dipartimento è composto da una responsabile nazionale, nominata dal Segretario del Movimento d’intesa con il Presidente, dall’ufficio nazionale nominato dalla responsabile nazionale e dai coordinamenti regionali e provinciali.
Tutti i Coordinamenti regionali e provinciali dipendono funzionalmente dal responsabile del Dipartimento nazionale.
Le responsabili dei coordinamenti regionali e provinciali sono nominate dalla responsabile nazionale su proposta dei Portavoce Regionali e Provinciali del Movimento
Art. 22 Il Movimento Giovanile
E’ promossa la costituzione del Movimento giovanile.
Il Movimento gode della più ampia autonomia nel rispetto dello statuto dei giovani che viene adottato dall’assemblea degli iscritti previa ratifica dell’Esecutivo Politico Nazionale del Movimento.
Art. 23 Il Consiglio Provinciale di categoria ed il Consiglio Nazionale di categoria
Presso ogni Federazione Provinciale sono istituiti i consigli delle categorie, delle libere professioni, composti sia da iscritti che da simpatizzanti del Movimento.
L’istituzione del consiglio di categoria, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabiliti con regolamento approvato dal direttivo provinciale su proposta del Portavoce.
Ogni Consiglio provinciale di categoria nomina uno o più delegati per il Consiglio Nazionale di categoria, secondo il numero e le modalità di funzionamento stabilite da un regolamento che viene emanato dal Comitato Politico Nazionale.
I Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale coadiuvano gli organi del Movimento e, rispettivamente, i gruppi consiliari e parlamentari nell’attività deliberativa e legislativa, predisponendo proposte, documenti, relazioni ed atti di indirizzo ed organizzando convegni di studio, istituendo concorsi e borse di studio ed ogni altra attività ritenuta utile per la rappresentanza degli interessi economici e sociali delle categorie rappresentate.
DISPOSIZIONI ED ORGANI DI GARANZIA
Art. 24 Le tutele
In ogni elezione deve essere assicurata l’espressione del voto degli iscritti e dei delegati in modo segreto. In ogni votazione in caso di parità tra due iscritti prevale l’anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano di età.
Gli eletti nelle cariche ed i componenti degli organi di direzione non possono essere rimossi prima della scadenza del mandato se non per comprovati motivi di assoluta incompatibilità con i principi e l’etica del movimento. La delibera è adottata dal Segretario Nazionale sentito il Presidente Nazionale, fatto sempre salvo il ricorso al Garante degli iscritti. Il ricorso non sospende l’esecuzione ma la pronuncia del Garante deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. In caso di revoca di un portavoce locale, entro 30 giorni il Congresso rielegge il successore.
La carica di Portavoce provinciale e regionale, di Presidente e di Segretario Nazionale è incompatibile con la presidenza od incarichi direttivi ed esecutivi in Fondazioni ed incarichi di Governo nazionale e locale. La carica di Portavoce Comunale è incompatibile con incarichi in Giunte Municipali.
Tutti i regolamenti previsti dallo Statuto e quelli eventualmente previsti da deliberazioni successive debbono essere emanati entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto o dall’adozione della deliberazione.
L’iscrizione al Movimento è libera. I portavoce provinciali e regionali ed i componenti dell’Esecutivo Politico nazionale possono richiedere, nel caso di documentata assoluta incompatibilità del richiedente con i principi etici del Movimento, al Comitato etico di rifiutare l’iscrizione. Analogamente il Comitato Etico revoca l’iscrizione nel caso di grave violazione dell’articolo 1 dello Statuto da parte di un iscritto. La delibera del Comitato etico non è impugnabile nelle forme ordinarie.
Art. 25 Il Comitato Etico
E’ istituito il Comitato Etico per la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei candidati proposti dal Movimento alle elezioni Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali ed Europee.
Il Comitato è costituito da un Presidente e da venti componenti che vengono nominati dall’assemblea dei soci fondatori del Movimento ai sensi dell’ art. 16.
Il Comitato verifica le condizioni di compatibilità ed eleggibilità dei candidati, tenendo conto delle legge vigenti e dei principi etici e morali del Movimento secondo un codice etico che verrà redatto dallo stesso comitato ed approvato dall’assemblea dei soci fondatori.
Art. 26 Disposizioni transitorie e finali
Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo dall’approvazione dell’Assemblea Costituente degli iscritti al Movimento. La convocazione dei Congressi per l’elezione degli Organi avviene improrogabilmente entro un anno dall’approvazione.
Fino a tale data rimangono in carica gli organi eletti dai soci fondatori, il Comitato Politico Nazionale, che può essere integrato con deliberazione del Segretario Nazionale d’intesa con il Presidente, nonché, salvo revoche ed integrazioni deliberate dal Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente, gli Organi fiduciari in carica alla data dell’Assemblea Costituente.
Fino alla data del primo congresso del Movimento lo Statuto potrà essere modificato su iniziativa del Comitato politico nazionale e sottoposto alla successiva ratifica congressuale.
Legenda
In neretto le modifiche apportate dal C.P.N. del 10-1-2008
In neretto corsivo e caratteri barrati le modifiche apportate dal C.P.N. del 19-7-2008
1° CONGRESSO NAZIONALE
Roma 7-8-9 novembre 2008
REGOLAMENTO
Norme Generali
1- Ai sensi delle disposizioni generali approvate dal Comitato Politico Nazionale del 24 giugno 2008 sono ammessi al voto e sono eleggibili nei congressi provinciali tutti gli iscritti che abbiano fatto pervenire alla Direzione Nazionale, sia attraverso le Federazioni Provinciali che “on line”, la richiesta di iscrizione, completa di pagamento, entro il 31 luglio 2008. Sono altresì elettori ed eleggibili tutti gli iscritti del 2007 che abbiano provveduto al rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2008 entro il 10-9-2008. Il voto si esprime in forma segreta ed assolutamente individuale. Non è ammessa alcuna forma di delega e l’iscritto viene identificato al momento della consegna della scheda per le votazioni con un documento di identità valido.
2- Entro il 20 settembre 2008 la Segreteria Generale del Congresso approva l’elenco degli iscritti di ciascuna Federazione Provinciale, trasmessi secondo le modalità prescritte dallo Statuto, che hanno diritto al voto. Gli elenchi restano a disposizione degli iscritti per la consultazione presso la sede della Direzione Nazionale in Roma, presso le sedi delle Federazioni Provinciali e nella sedi congressuali durante le operazioni di voto.
3- La Segreteria Generale del Congresso assegna nel termine del 20 settembre 2008, secondo le modalità di seguito illustrate, a ciascuna Federazione Provinciale il numero di delegati da eleggere per il Congresso Nazionale. Le modalità per l’attribuzione dei delegati alle singole federazioni provinciali sono le seguenti: a) 400 delegati assegnati proporzionalmente ai voti riportati nelle elezioni politiche 2008 per la Camera dei Deputati; b) 400 delegati assegnati proporzionalmente agli iscritti in regola con il tesseramento nel termine del 10 settembre 2008; c) 200 delegati assegnati alle province che hanno conseguito una percentuale superiore alla media nazionale del 2,428% in modo direttamente proporzionale al crescere del differenziale positivo tra la percentuale conseguita e la media nazionale. In ogni federazione il primo posto di delegato elettivo è attribuito al Presidente provinciale eletto i restanti posti sono distribuiti alle liste presentate secondo le modalità di seguito illustrate. Nel caso la federazione debba eleggere un solo delegato per il congresso si procederà esclusivamente all’elezione del Presidente Provinciale e non si darà luogo alla presentazione ed elezione delle liste dei delegati al congresso nazionale.
4- In tutte le liste per l’elezione dei delegati al congresso, dovrà essere assicurata una rappresentanza di genere di almeno il 30% con arrotondamento all’unità superiore. Tutte le altre cifre ottenute a seguito di divisioni o quozienti percentuali vengono arrotondate all’unità inferiore nel caso di decimali inferiori a 5 ed all’unità superiore nel caso di decimali pari o superiori a 5.
5- Nel caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della Segreteria Generale del Congresso, la Segreteria Generale elegge a maggioranza al suo interno il sostituto, nel caso di dimissioni di membri della Segreteria Generale, i sostituti vengono nominati dal Presidente della Segreteria Generale.
Svolgimento del Congresso Provinciale
6- Il Portavoce Provinciale, previa autorizzazione della Segreteria Generale del Congresso, fissa la data ed il luogo di svolgimento del Congresso Provinciale che dovrà tenersi non prima del 27 settembre 2008 e non oltre il 26 ottobre 2008.
7- La convocazione del Congresso Provinciale deve essere affissa nella sede della Direzione Nazionale, della Federazione Provinciale e di tutti i Comitati Comunali della Provincia almeno cinque giorni liberi prima dello svolgimento del Congresso. La convocazione verrà inoltre pubblicata sul sito ufficiale del partito “la-destra.it” e sul quotidiano telematico “destra news”. Il Portavoce Provinciale all’atto della richiesta illustra altresì le ulteriori modalità di pubblicità della convocazione volte ad assicurarne la conoscenza da parte di tutti gli iscritti
8- Durante lo svolgimento del Congresso dovrà essere assicurato un congruo ed uguale tempo per gli interventi ai candidati alla carica di Portavoce Provinciale ed a due rappresentanti per ciascuna delle liste dei delegati per il Congresso Nazionale.
9- Entro due ore dall’apertura dei lavori del Congresso Provinciale i candidati alla carica di portavoce provinciale debbono presentare la loro candidatura, corredata dalle firme di almeno il 10% degli iscritti aventi diritto al voto, nel caso di federazioni provinciali con più di 500 iscritti, ed almeno il 20% nel caso di federazioni provinciali con meno di 500 iscritti nonché un programma di attività che illustrano all’Assemblea degli iscritti.
10- Nello stesso termine debbono essere presentate le liste dei delegati al congresso nazionale che debbono contenere un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei delegati da eleggere e non superiore al numero dei candidati da eleggere. Possono essere presentate liste collegate con mozioni nazionali, secondo le modalità stabilite dal Comitato Politico Nazionale del 24 giugno 2008; in tal caso deve essere redatta dichiarazione di collegamento sottoscritta dal primo firmatario della mozione nazionale. Possono essere presentate altresì liste locali non collegate con alcuna mozione nazionale. Le liste debbono essere sottoscritte da almeno il 10% degli iscritti aventi diritto al voto e debbono indicare il nominativo di non più di due rappresentanti. Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere una sola lista, le sottoscrizione doppie verranno annullate. Ogni elettore potrà esprimere una preferenza, contrassegnando con una “X” l’apposito riquadro posto a fianco del candidato, nel caso debbano essere eletti fino a dieci delegati per il congresso nazionale, due preferenze, nel caso debbano essere da undici a trenta delegati, tre preferenze nel caso debbano essere eletti più di trenta delegati. Nel caso venga presentata un’unica lista di delegati, questa potrà contenere non più di due terzi dei delegati da eleggere ed i restanti verranno eletti con l’espressione nominativa di una preferenza, nel caso restino da eleggere meno di cinque delegati, due nel caso restino da eleggere da cinque a dieci delegati e tre nel caso restino da eleggere più di dieci delegati. Risulta eletto Portavoce provinciale il candidato che abbia raggiunto il maggior numero dei voti validi. Alle liste dei delegati vengono attribuiti i seggi secondo la ripartizione con il metodo D’Hondt, in caso di parità di quozienti prevale quello della lista che ha riportato il maggior numero dei voti.
11- Il Congresso è presieduto dal rappresentante delegato dalla Segreteria Generale del Congresso, non iscritto nella Federazione, che presiede altresì la commissione elettorale che propone all’assemblea all’atto dell’apertura del congresso ed è eletta per alzata di mano. La Commissione elettorale è composta, oltre che dal rappresentante della Segreteria Generale, da due o più iscritti, sempre in numero pari secondo il suo apprezzamento in base al numero degli elettori ed alla situazione logistica. I candidati alla carica di Portavoce Provinciale ed i rappresentanti delle liste di delegati al Congresso Nazionale possono designare un rappresentante che assiste alle operazioni elettorali e può far verbalizzare eventuali osservazioni e contestazioni.
12- Tutti gli iscritti presenti possono chiedere di intervenire nel dibattito. Il rappresentante della Segreteria Generale fissa il termine ultimo per la richiesta di intervento e provvede al contingentamento dei tempi di intervento onde consentire il termine delle operazioni di voto e lo spoglio. Le operazioni elettorali hanno inizio subito dopo la conclusione del dibattito ed all’inizio delle stesse il rappresentante della Segreteria Generale comunica il termine di chiusura; gli iscritti presenti nei locali delle votazioni alla scadenza del termine debbono comunque essere ammessi al voto. Lo spoglio dei voti inizia subito dopo il termine delle operazioni di voto e si procede prima allo scrutinio per l’elezione del Portavoce Provinciale e poi a quello per i delegati al Congresso Nazionale. Al termine delle operazioni elettorali il rappresentante della Segreteria Generale redige un verbale delle operazioni contenente i risultati elettorali ed il nominativo degli eletti, completo di tutte le indicazioni anagrafiche e l’indirizzo e mail e numero di telefax, e lo sottoscrive, unitamente ai componenti dell’ufficio elettorale, trasmettendolo senza indugio e non oltre le 24 ore alla segreteria generale del congresso.
Svolgimento del Congresso Nazionale
13- Sono delegati di diritto al Congresso Nazionale, secondo l’articolo 14 dello Statuto: 1)I fondatori del Movimento che non abbiano rinunciato all’iscrizione o non siano decaduti dall’iscrizione per altra causa; 2) i componenti in carica del Comitato Politico Nazionale; 3) Il Garante degli Iscritti; 4) Il Presidente del Comitato Etico; 5) I parlamentari europei, nazionali, i deputati e consiglieri regionali; 6) I componenti della direzionale nazionale di Gioventù Italiana e i fondatori del Movimento Giovanile, indicati dal coordinatore nazionale, sentiti il portavoce ed il responsabile nazionale, di Gioventù Italiana complessivamente nel numero di 50; 7) Le componenti l’Ufficio Nazionale del Dipartimento Nazionale Donne e le coordinatrici regionali nel numero massimo di 50; 8) Il Direttore del quotidiano nazionale online 9) sei rappresentanti degli Italiani all’estero indicati dal Segretario Nazionale del Partito. Sono delegati elettivi i portavoce provinciali e tutti gli eletti nei congressi provinciali, risultanti dai verbali trasmessi dai rappresentanti della segreteria generale del congresso e dalle decisioni prese dalla stessa segreteria generale su eventuali reclami.
14- Entro due ore dall’apertura del congresso i primi firmatari delle mozioni nazionali presentano la candidatura a segretario del Movimento, corredata da almeno cento firme. Nel caso il candidato segretario non sia il primo firmatario della mozione, il candidato indicato deve sottoscrivere la candidatura per accettazione. I candidati a Segretario presentano alla Segreteria Generale del Congresso la lista di candidati al Comitato Politico Nazionale. La lista dei candidati al Comitato Politico Nazionale deve contenere non meno di un terzo e non più del numero dei componenti da eleggere. Il Candidato Segretario indica altresì il candidato alla carica di Presidente che deve sottoscrivere l’indicazione per accettazione. I delegati votano il candidato segretario prescelto e la lista collegata esprimendo un solo voto preferenza per l’elezione dei componenti al Comitato Politico Nazionale, così come previsto dall’articolo 15 dello Statuto, apponendo un segno di “X” su di un’apposita casella a fianco del nome del candidato. Nel caso nella prima votazione nessuno dei candidati raggiungesse la metà più uno dei votanti si dovrà procedere ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati meglio classificati, in caso di parità tra candidati prevale l’anzianità di età. La ripartizione degli eletti per il comitato politico nazionale tra le liste presentate si effettua con il metodo D’Hondt ed in caso di parità di quozienti prevale quello riferito alla lista con la cifra totale più alta. Qualora la lista del segretario eletto non abbia raggiunto il 60% dei voti, avrà comunque eletti 120 componenti, i rimanenti 80 eletti saranno attribuiti alle altre liste sempre con il metodo D’Hondt. Nel caso di presentazione di un’unica lista la stessa potrà contenere non più di 120 componenti da eleggere ed i componenti rimanenti saranno eletti con l’espressione nominativa al massimo di cinque voti di preferenza e risulteranno eletti gli 80 delegati che avranno raggiunto il maggior numero di voti. Le preferenze eccedenti le prime cinque si intendono annullate. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.
15- In apertura del Congresso l’assemblea assume la Presidenza il Presidente della Segreteria Generale del Congresso, che propone all’assemblea l’elezione per alzata di mano dell’Ufficio di presidenza composto da non meno di cinque membri, della commissione elettorale e dei trenta questori. La Commissione Elettorale è composta dal Presidente, dal Segretario e da non meno diciannove componenti e può costituire al suo interno delle sottocommissioni per costituire più seggi elettorali. I candidati alla carica di segretario possono designare dei rappresentanti che assistono alle operazioni elettorali e possono far verbalizzare eventuali osservazioni e contestazioni. A tutte le operazioni di predisposizione e di esercizio del voto e di spoglio assiste un Notaio designato dalla Presidenza del Congresso che sottoscrive il verbale delle operazioni elettorali, unitamente al Presidente, al Segretario ed ai componenti della Commissione Elettorale.
RECLAMI
16- Avverso le modalità di svolgimento ed i risultati dei congressi provinciali e del congresso nazionale è ammesso reclamo rispettivamente da parte di ogni iscritto alla Federazione Provinciale e di ogni delegato al Congresso Nazionale alla Segreteria Generale del Congresso. Il reclamo motivato e firmato deve essere inoltrato a mezzo fax od e mail alla Segreteria (recapiti) entro quarantotto ore dalla conclusione del congresso. La segreteria decide inappellabilmente nelle ventiquattro ore successive sul reclamo con decisione assunta a maggioranza dei votanti.
Proposta di modifiche statutarie temporanee
Art. 11 al primo comma dopo le parole “tre anni” apporre un punto e sostituire le parole “e sono eletti” con le parole “Il Portavoce Provinciale è eletto.
Art. 11 al primo comma sostituire le parole “con almeno sei mesi di anzianità di iscrizione” con le parole “che abbiano perfezionato l’iscrizione entro il termine del 31-7-2008”.
Art. 11 sostituire il comma “Il congresso viene convocato ……..in caso di cessazione anticipata dalla carica” con il seguente periodo. “Il Congresso Provinciale viene convocato dal Portavoce Provinciale, su autorizzazione della Segreteria Generale del Congresso Nazionale, in una data compresa tra il 27 settembre 2008 ed il 26 ottobre 2008.”
Art. 11 al termine del sesto capoverso sostituire la frase “secondo le modalità del regolamento stabilito dal Comitato Politico Nazionale” con la seguente: “nominato dal Presidente Provinciale con il rispetto delle minoranze nel caso di candidature alternative per la presidenza provinciale, a cui va riservato almeno il 20% dei componenti.
Art. 13 al secondo capoverso aggiungere al termine: “I componenti della direzionale nazionale di Gioventù Italiana e i fondatori del Movimento Giovanile, indicati dal coordinatore nazionale, sentiti il portavoce ed il responsabile nazionale, di Gioventù Italiana complessivamente nel numero di 50; Le componenti l’Ufficio Nazionale del Dipartimento Nazionale Donne e le coordinatrici regionali nel numero massimo di 50; Il Direttore del quotidiano nazionale online; sei rappresentanti degli Italiani all’estero indicati dal Segretario Nazionale del Partito.
Art. 13 al terzo capoverso aggiungere al termine “, ai voti riportati nelle elezioni politiche del 2008 per la camera dei deputati ed alla percentuale maggiore rispetto alla media nazionale per le stesse elezioni”
Art. 14 al primo capoverso dopo le parole “con l’espressione di una preferenza” aggiungere: “salvo che nel caso di presentazione di un’unica lista”.
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