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LA PARTECIPAZIONE COME FORMULA INTERMEDIA TRA L’IMPRESA TRADIZIONALE E L’IMPRESA AUTOGESTITA. LA TABELLA DELLE POSSIBILI COMBINAZIONI TRA LAVORO E CAPITALE. La partecipazione del lavoro al capitale è una formula generica e non univoca che deve essere esplicitata per rendersi conto dell’insieme delle sue possibili articolazioni. D’altra parte essa si pone come modello intermedio tra l’impresa tradizionale in cui la partecipazione è nulla e l’impresa cooperativa gestita dal lavoro o autogestione in cui la partecipazione è totale. Se inseriamo in una tabella alcune opportune combinazioni tra il lavoro e il capitale i relativi incroci che si ottengono formano un ordinato schema generale capace di fornire le diverse morfologie d’impresa che in concreto operano in un sistema di mercato: cioè, in altre parole, che operano in un sistema di prezzi concorrenziali (e ciò per mantenere sempre ben ferma la distinzione con il defunto sistema della pianificazione o dei prezzi controllati). In particolare nella sottostante tabella abbiamo le diverse tipologie d’impresa a seconda che il lavoro abbia o meno la proprietà (totale o parziale) del capitale e abbia o meno il controllo (totale o parziale) della gestione. Come si può osservare, nella suddetta classificazione sono implicite anche altre classi d’impresa: per dimensione (piccole, medie e grandi); per forma societaria (a responsabilità limitata e personale); e per ruolo strategico (impresa motrice e impresa indotta). Un discorso a parte merita il Distretto industriale come sistema di piccole imprese. Tutto ciò rimane nello sfondo per meglio concentrarci su quanto direttamente emerge nella tabella in questione: Tabella di alcune possibili combinazioni tra il lavoro e il capitale
Svolgiamo una breve analisi della struttura economica di ciascuna delle suddette classi di impresa il che consente di inserire coerentemente le nostre proposte di riforma dei corrispondenti assetti aziendali. Ciò facendo, occorre tenere sempre ben presente che le riforme auspicate devono essere realistiche e non devono scontrarsi con l’efficienza delle relative gestioni che, comunque, devono essere tutte votate alla redditività: in altre parole tali riforme devono essere produttive e non da socialismo reale.
CGL = Cooperativa gestita dal lavoro (o Autogestione), nella quale il lavoro ha la totale proprietà del capitale e, quindi, il completo controllo della gestione. Conseguentemente la remunerazione dei dipendenti è tutta e sola negli utili corrispondenti dalle quote di proprietà da loro possedute. Il dato originale, ma se si vuole autenticamente rivoluzionario, è che nella Autogestione “è il lavoro che compra il capitale”. Si tratta, per lo più, di piccole imprese che operano nel settore dei servizi quale quello delle pulizie, dei recapiti postali, dei trasporti ecc. ma anche in quello della piccola ristorazione, dell’artigianato, del piccolo esercizio commerciale ecc. In generale si tratta di una tipologia d’impresa che si è formata per spontanea iniziativa dei soci stessi (per lo più legati da rapporti familiari). Il loro peso nell’economia generale del Paese è sì marginale ma, comunque, meritevole di attenzione per il livello occupazionale che possono garantire. Una circostanza importante è che questo tipo d’impresa, per l’elasticità delle remunerazioni (gli utili sono variabili), nei periodi di crisi, è in grado di difendere meglio i propri livelli occupazionali potendo i dipendenti accontentarsi di minori utili. Invece nei periodi di espansione dell’economia è meno propensa ad assorbire ulteriori livelli occupazionali per la difficoltà degli aspiranti soci di acquistare quote di proprietà il cui valore è aumentato. In definitiva la CGL, nei periodi di crisi dell’economia, è un forte elemento di stabilità mentre in quelli di espansione è un elemento di freno. Di questa particolare forma d’impresa vanno, comunque, tenuti ben presenti, i suoi limiti che, in quanto strutturali, non sono superabili con interventi normativi. Essi sono tutti ascrivibili all’ottica di breve periodo in cui opera la CGL e che porta a privilegiare la massimizzazione dei redditi dei dipendenti e non quella del profitto. Da ciò consegue una bassa propensione all’investimento e ad assorbire nuova occupazione. Pur in presenza di tali limiti, ci sono ampi margini per interventi volti a conseguire una crescita di questa categoria produttiva e, quindi, dei relativi livelli occupazionali e di reddito. Così, ad esempio, e solo là dove le capacità imprenditoriali sono conclamate, si possono rendere disponibili dei fondi (garantiti dalle quote azionarie sottoscritte) per finanziare proficue iniziative di gruppi di soggetti per acquisire quel minimo di capitale tecnologico da utilizzare nel settore, abbastanza garantito, dell’indotto. Nel contempo, nulla osta a che la CGL possa derivare da un’impresa tradizionale, ad esempio, o perché l’imprenditore stesso possa ritenere più proficuo il coinvolgimento del lavoro nella gestione o per sopraggiunte difficoltà dell’imprenditore stesso a gestire da solo l’impresa (vedi la quarta ed ultima formula, quella della IGC). In questo caso, in cui il lavoro possiede una parziale proprietà del capitale e, quindi, un parziale controllo della gestione, si ha una forma mista di cooperativa in quanto formata e dal lavoro e dal capitale. Una normativa che faciliti il passaggio delle cooperative dalla forma pura a quella mista rappresenta un intervento di potenziamento non solo delle categorie interessate ma anche dell’intero apparato produttivo del paese. Ciò che, comunque, occorre realizzare è una riforma della forma cooperativa che privilegi il lavoro e che eviti finalità speculative o addirittura paradossali (vedi l’acquisto del sogno dalemiano di avere una banca comprata da una cooperativa!). FAL = Formula di azionariato del lavoro, nella quale il lavoro possiede una quota parziale della proprietà del capitale (ottenuta come corrispettivo di una maggiore produttività) ma, di fatto, non esercita alcun controllo sulle scelte di gestione. In questa formula il reddito del lavoro è misto: in parte fisso (stipendio) e in parte variabile (dividendi). Questa formula è praticata nella media e grande impresa. Per questa forma di impresa non si può parlare di partecipazione in senso stretto perché il lavoro di fatto non partecipa alle scelte di gestione. Si tratta più semplicemente di un’ipotesi di distribuzione di maggiori retribuzioni collegabili a dividendi di azioni che non consentono alcun controllo sull’impresa. Vale la pena osservare che la proposta di partecipazione di Tremonti è ancora più restrittiva di questa formula in quanto la quota variabile delle remunerazioni del lavoro dipendente non è collegabile ad azioni distribuite ai dipendenti. Verosimilmente la proposta di Tremonti fa riferimento o ad un generico indice di produttività del fattore lavoro o direttamente al reddito dell’impresa. SCL = Società tra capitale e lavoro, nella quale il lavoro non possiede alcuna quota di proprietà del capitale ma è chiamato a partecipare, in una certa misura, alla gestione dell’impresa. E’ il caso speculare del precedente caso della FSL. Si tratta di imprese di piccola o media dimensione. La remunerazione deriva esclusivamente da dividendi maturati da pseudo quote di proprietà del capitale ricevute in dotazione in virtù del patto societario. In questo caso si ha una partecipazione spuria dei dipendenti. In particolare si tratta di una forma di partecipazione poco vantaggiosa per il lavoro a causa dell’aleatorietà dei dividendi specialmente nelle fasi di crisi. Questa formula di partecipazione, invero più teorica che diffusa, risponde bene alla filosofia del rischio diffusa nelle economie anglosassoni ma, proprio in quanto tale, è poco praticabile per la realtà italiana. IGC = Impresa gestita dal capitale, nella quale il lavoro non ha alcuna quota di capitale né partecipa alle scelte di gestione. E’ il caso speculare della prima formula della CGL e, quindi, il suo dato caratterizzante è che qui “è il capitale che compra il lavoro”. Si tratta della tradizionale impresa capitalistica, che può essere di piccola, media o grande dimensione, in cui la partecipazione è nulla. La remunerazione, conseguentemente comprende la sola parte fissa (stipendio e salario). Lo realtà dell’impresa tradizionale nello scenario dell’economia italiana è maggioritaria e variegata ma è soprattutto e ben consolidata. Ciò ci deve indurre a procedere con cautela e con puntualità per la proposizione di uno schema partecipativo generale. Si tratta di valutare, caso per caso, la presenza di alcuni prerequisiti quali, ad esempio, la formazione di una nuova impresa, il passaggio generazionale della proprietà, lo stato di crisi dell’impresa ecc., che potrebbero rendere vantaggiosa una formula partecipativa. CONSIDERAZIONI. Fin qui la parte che definisce lo scenario generale in cui si dovrebbe inserire la nostra proposta di partecipazione. Questa parte deve essere, a sua volta, preceduta da un’introduzione generale sui principi fondanti l’istituto della partecipazione. Infine si deve dar luogo all’articolato, con precisi passaggi sulle modalità di finanziamento dell’Istituto, in modo che, il tutto, integri una vera “Proposta di legge” di Istituzione dell’impresa partecipativa. In quest’ordine di idee vanno ricordati due precedenti: la Proposta di legge d’iniziativa dei deputati del MSI (presentata il 30 gennaio 1991) e le Proposte della Commissione Cee (24 giugno 1991) per promuovere e coordinare la partecipazione finanziaria dei lavoratori. La Proposta da noi auspicata in questa sede si spera che rappresenti un passo avanti rispetto a questi due significativi precedenti. Sperando che abbia fatto cosa utile e che mi autorizzi di completare la ricerca, Ti invio cordiali saluti. Angelo Scognamiglio |
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